Tutelare l’incolumità pubblica: gettare rifiuti dal balcone è reato
Ci sono alcune regole che vanno rispettate non solo per il buoncostume ma anche per non violare la legge come nel caso del reato di getto pericoloso di cose previsto dall’art. 674 c.p. che tutela la incolumità pubblica punendo chi, gettando cose, tra cui anche sostanze liquide o gassose, molesta, imbratta o offende. Infatti è integrata la fattispecie di cui all’art. 674 del codice penale che punisce con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 euro “chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti”.
A sanzionare le diverse condotte dei condomini “maleducati” ci ha pensato più volte la Cassazione, che di recente però ha chiarito nella sentenza n. 30900/2022 che: “L’art. 674 cod. pen. (getto pericoloso di cose) punisce il getto o il versamento in luogo di pubblico transito, anche se di proprietà privata (…) La collocazione di cocci di vetro in luogo di pubblico passaggio, non rilevando per nulla il fatto che esso non sia l’unico punto di accesso all’abitazione della persona offesa”.
La fattispecie di cui all’art. 674 cod. pen., infatti, non richiede per la sua configurabilità il verificarsi di un effettivo nocumento alle persone, essendo sufficiente il semplice realizzarsi di una situazione di pericolo di offesa al bene che la norma intende tutelare, ricomprendendosi nella stessa anche la alterazione superficiale del bene, atteso che anche con ciò può determinarsi un rischio per la salubrità dell’ambiente e conseguentemente della salute umana. (Sez. 3, n. 46846 del 10/11/2005). Ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta di “molestia alle persone” abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente l’idoneità ad offendere, imbrattare o molestare le persone; né tale attitudine deve essere necessariamente accertata mediante perizia, potendo il giudice fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali, in particolare, le dichiarazioni testimoniali di coloro che siano in grado di riferire quanto oggettivamente percepito. La Corte ha ritenuto integrare il reato di cui all’art. 674 cod. pen. l’aver irrorato una sostanza chimica insetticida su una rete posta fra proprietà confinanti in corrispondenza del punto in cui era in corso la cottura di cibi da parte dei vicini. (Sez. 3 n. 33817 del 06/10/2020).
La ratio della contravvenzione di cui all’art. 674 c.p. ricorda la stessa Cassazione è quella di tutelare l’incolumità pubblica. Come chiarito dalla sentenza n. 33817/2020 “la contravvenzione prevista dall’art. 674 cod. pen.- “getto pericoloso di cose “-, punisce, con le pene stabilite, chiunque getta o versa in luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo atti a cagionare tali effetti. Le diverse condotte previste dalla norma integrano un’unica fattispecie di reato. Con il termine “molestia alla persona” deve intendersi ogni fatto idoneo a recare disagio, fastidio o disturbo ovvero a turbare il modo di vivere quotidiano; ne deriva che tale idoneità deve essere accertata, dal giudice di merito, identificando la natura delle cose gettate e ricostruendo le concrete modalità della condotta (…) ai fini della configurabilità del reato di getto pericoloso di cose non si richiede che la condotta contestata abbia cagionato un effettivo nocumento, essendo sufficiente che essa sia idonea ad offendere, imbrattare o molestare le persone, ne consegue che è sufficiente per la sussistenza dell’elemento materiale del reato che la realizzazione della condotta sia idonea a mettere in pericolo l’interesse protetto.
Quello analizzato è un tipico reato contravvenzionale, punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa. A risponderne è chiunque abbia agito volontariamente o per semplice negligenza o leggerezza, senza la consapevolezza di arrecare danno o molestia ad altri.