Categories: Economia e Finanza

Conto termico 3.0: beneficiari e interventi ammessi

Il Conto termico 3.0 nasce con l’obiettivo di rinnovare e rafforzare il sistema di incentivi pubblici per l’efficienza energetica e rappresenta un’opportunità per ridurre i costi energetici e accelerare la transizione green per le imprese, gli enti pubblici e altri soggetti del mondo B2B. Vediamo come funziona, chi può accedere all’incentivo e quali interventi sono ammessi e, insieme agli esperti di FCR Filtrazione Condizionamento Riscaldamento S.r.l., facciamo luce sulle novità più rilevanti e sugli ambiti di applicazione.

 

Conto termico 3.0: cos’è e beneficiari

Il Conto termico è uno strumento statale che aiuta a finanziare interventi di efficientamento energetico e produzione termica da fonti rinnovabili mediante contributi a fondo perduto. Con la versione 3.0 (agosto 2025), il meccanismo è stato aggiornato estendendo la platea dei beneficiari e la tipologia di tecnologie incentivate, adeguando inoltre i massimali alle condizioni di mercato. Non si tratta più di una misura riservata soltanto al settore pubblico, nelle nuove regole trovano spazio le imprese, il mondo del terziario, le Comunità energetiche e una grande varietà di interventi in ambito non residenziale.

 

Chi sono i beneficiari del Conto termico 3.0

  • Pubbliche Amministrazioni: enti statali, locali, strutture sanitarie e scolastiche;
  • Imprese e soggetti privati per interventi su edifici non residenziali: terziario, industria, commercio;
  • Enti del Terzo Settore e ESCo che operano anche per conto dei soggetti beneficiari;
  • Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e configurazioni di autoconsumo collettivo.

 

Quali sono gli interventi ammessi nell’incentivo Conto termico 3.0

  • Efficienza energetica: coibentazione di pareti, coperture e superfici opache; sostituzione di infissi e serramenti ad alte prestazioni; schermature solari mobili (frangisole, tende tecniche) e sistemi di controllo passivo; regolazione intelligente e contabilizzazione del calore.
  • Produzione termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza: pompe di calore (elettriche, geotermiche, idrotermiche); generatori a biomassa o sistemi ibridi con pompe di calore; impianti solari termici per acqua calda sanitaria o integrazione agli impianti termici; collegamento a reti di teleriscaldamento efficienti; sistemi di microcogenerazione alimentati da fonti rinnovabili.
  • Impianti innovativi e sostenibili: fotovoltaico, accumulo, colonnine EV.

 

Condizioni tecniche e vincoli

Le condizioni tecniche e i vincoli previsti dal Conto termico 3.0 sono stati concepiti per garantire che gli interventi finanziati producano reali benefici energetici e ambientali. Per prima cosa, il decreto stabilisce che gli interventi ammissibili devono essere eseguiti su edifici esistenti (o su parti di essi) già dotati di un impianto termico funzionante alla data di entrata in vigore del provvedimento, così da incentivare la sostituzione o l’ammodernamento di impianti obsoleti, invece che l’installazione ex novo in edifici non ancora serviti. Inoltre, viene richiesto che i nuovi impianti siano dimensionati in modo coerente con il reale fabbisogno energetico dell’edificio, per evitare sprechi e garantire un corretto bilanciamento tra potenza installata e domanda effettiva di calore.

Per quanto riguarda gli edifici pubblici, il decreto introduce la possibilità di demolizione e ricostruzione, sempre nel rispetto di determinati limiti volumetrici e all’interno dello stesso comune, e che il nuovo edificio raggiunga le prestazioni di un edificio a energia quasi zero (NZEB). Infine, il nuovo schema esclude alcune tecnologie ormai considerate mature o già ampiamente sostenute nella precedente versione del meccanismo, come la semplice sostituzione di generatori a condensazione.

Percentuali e coperture dell’incentivo

Le coperture previste dal Conto termico 3.0 dipendono dalla tipologia di intervento e dalla categoria del beneficiario:

  • Negli interventi che interessano pompe di calore, solare termico e biomasse, l’incentivo raggiunge anche il 65% dei costi.
  • Per gli interventi di efficienza energetica (cappotti, infissi, building automation), le percentuali possono essere inferiori e variano in base alla tecnologia e al soggetto richiedente (privato, terziario, pubblico).
  • Nella Pubblica Amministrazione in casi specifici (piccoli comuni, scuole, ospedali), la copertura può essere portata al 100% delle spese ammissibili.

Per le PA e le imprese private è arrivato il momento di verificare se il proprio edificio o impianto rientra nei requisiti e avviare un piano che unisca interventi ammessi e accesso strategico agli incentivi del nuovo conto termico.

Leggi anche l’articolo: Telesoccorso ascensore: cos’è e cosa dice la legge

Serg Pin

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